Allegato II DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI BREVETTI I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario, osservando che, dopo la firma della convenzione sul brevetto comunitario del 15 dicembre 1975, in vari Stati membri sono state portate a termine procedure legislative dirette ad eliminare quanto possibile le differenze esistenti tra le legislazioni in materia di brevetti nazionali e il diritto comune dei brevetti risultante da detta convenzione. PRENDONO NOTA che i governi di ciascuno degli Stati membri in cui tali procedure non hanno potuto essere completate e devono essere avviate si impegnano a far si' che le loro legislazioni in materia di brevetti nazionali siano modificate in modo da essere adottate, per quanto possibile, alle corrispondenti disposizioni della convenzione sul brevetto europeo, dell'accordo sul brevetto comunitario e del trattato di cooperazione in materia di brevetti. DICHIARAZIONE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario ed in particolare del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari, considerando che, per un periodo di cui non si puo' prevedere la durata, i proventi derivanti dalle tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario saranno inferiori al costo dei compiti supplementari attribuiti all'Ufficio europeo dei brevetti e alle spese occasionate dal funzionamento della Corte d'appello comune, ESPRIMONO la loro ferma intenzione di adoperarsi affinche' in questo periodo la Corte d'appello comune sia insediata in modo progressivo, i suoi membri siano retribuiti in base al numero delle controversie proposte e il personale sia assunto a mano a mano che sara' necessario, RACCOMANDANO al Comitato amministrativo di tener conto di questi obiettivi nelle decisioni che adottera', segnatamente in applicazione dell'articolo 11 del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari.