(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI 
                       IN MATERIA DI BREVETTI 
I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 
all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario, 
osservando  che,  dopo  la  firma  della  convenzione  sul   brevetto
comunitario del 15 dicembre 1975, in vari  Stati  membri  sono  state
portate a termine procedure legislative dirette ad  eliminare  quanto
possibile le differenze esistenti tra le legislazioni in  materia  di
brevetti nazionali e il diritto comune  dei  brevetti  risultante  da
detta convenzione. 
PRENDONO NOTA che i governi di ciascuno degli  Stati  membri  in  cui
tali procedure non hanno potuto essere  completate  e  devono  essere
avviate si impegnano a far si' che le loro legislazioni in materia di
brevetti nazionali siano modificate in modo da essere  adottate,  per
quanto possibile, alle corrispondenti disposizioni della  convenzione
sul brevetto europeo, dell'accordo sul  brevetto  comunitario  e  del
trattato di cooperazione in materia di brevetti. 
               DICHIARAZIONE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO 
     DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO 
I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 
all'atto della firma dell'accordo  sul  brevetto  comunitario  ed  in
particolare del protocollo sulla composizione delle  controversie  in
materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari, 
considerando che, per un periodo di cui  non  si  puo'  prevedere  la
durata, i proventi derivanti dalle tasse annuali per il  mantenimento
in vigore del brevetto comunitario saranno  inferiori  al  costo  dei
compiti supplementari attribuiti all'Ufficio europeo dei  brevetti  e
alle  spese  occasionate  dal  funzionamento  della  Corte  d'appello
comune, 
ESPRIMONO la loro ferma intenzione di adoperarsi affinche' in  questo
periodo la Corte d'appello comune sia insediata in modo  progressivo,
i suoi membri siano retribuiti in base al numero  delle  controversie
proposte e  il  personale  sia  assunto  a  mano  a  mano  che  sara'
necessario, 
RACCOMANDANO al Comitato amministrativo  di  tener  conto  di  questi
obiettivi nelle decisioni che adottera', segnatamente in applicazione
dell'articolo 11 del protocollo sulla composizione delle controversie
in materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari.