Allegato IV DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE CONVENZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 E ALL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, all'atto della firma del Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sul brevetto comunitario, considerando che l'istituzione del regime comunitario di brevetti e' indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed e' quindi connessa con l'ordinamento giuridico della Comunita', RICONOSCONO che, qualora debba essere negoziata una Convenzione speciale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o dell'articolo 8 dell'Accordo sul brevetto comunitario prima che quest'ultimo entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunita' europea, qualsiasi Stato firmatario che non e' parte dell'Accordo sul brevetto comunitario partecipa ai negoziati e alla conclusione di detta Convenzione speciale. RISOLUZIONE RELATIVA ALLA FISSAZIONE DELLA TABELLA DELLE TASSE PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE DEL BREVETTO COMUNITARIO I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario, consapevoli dell'onere finanziario del regime in materia di traduzioni del fascicolo del brevetto comunitario da sostenere da parte del titolare del brevetto comunitario, INVITANO il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti a tenere debitamente conto, tra l'altro, di questo elemento in sede di fissazione della tabella delle tasse per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE NORME SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE NEL PROTOCOLLO SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, all'atto della firma dell'Accordo sul brevetto comunitario, prendendo atto dell'iniziativa degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale nel Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari, solleciti di mantenere l'unita' del regime giuridico stabilito dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988, ESPRIMONO la loro disponibilita' ad avviare quanto prima negoziati con gli Stati dell'EFTA al fine di concludere con tali paesi, prima dell'entrata in vigore del Protocollo sulla composizione delle controversie, uno strumento che, conformemente all'orientamento delineatosi il 30 novembre 1989 in seguito a contatti preliminari tra gli Stati membri delle Comunita' europee e gli Stati membri dell'EFTA, sarebbe destinato: - a permettere la non applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del Protocollo sulla composizione delle controversie ai convenuti domiciliati in uno Stato membro dell'EFTA, che sia parte contraente della Convenzione di Lugano, - a convenire sulla competenza esclusiva dei tribunali dei brevetti comunitari, istituiti dal Protocollo sulla composizione delle controversie, nei confronti di tali convenuti, nei procedimenti in materia di contraffazione e validita', - a riconoscere ai tribunali dei brevetti comunitari dello Stato membro delle Comunita' europee, nel quale avra' sede la Corte d'appello comune, la competenza a decidere nei confronti dei medesimi convenuti per atti commessi nel territorio di uno Stato membro delle Comunita' europee anche qualora l'attore sia domiciliato nel territorio di uno di detti Stati. DICHIARAZIONE RELATIVA AD UN'EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO All'atto della firma del Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sul brevetto comunitario, i Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea convengono che, qualora alla data del 31 dicembre 1991 il Protocollo non sia ancora entrato in vigore, una Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea sara' convocata dal Presidente del Consiglio delle Comunita' europee per trovare all'unanimita' i mezzi destinati a far si' che il regime del brevetto comunitario possa essere applicato alla data del completamento del mercato interno.