(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
      DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE CONVENZIONI SPECIALI DI CUI 
      ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 E ALL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO 
                      SUL BREVETTO COMUNITARIO 
I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 
all'atto della firma del Protocollo relativo ad un'eventuale modifica
delle condizioni per l'entrata in vigore  dell'Accordo  sul  brevetto
comunitario, 
considerando che l'istituzione del regime comunitario di brevetti  e'
indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato  ed  e'
quindi connessa con l'ordinamento giuridico della Comunita', 
RICONOSCONO che,  qualora  debba  essere  negoziata  una  Convenzione
speciale ai sensi dell'articolo 7,  paragrafo  4  o  dell'articolo  8
dell'Accordo sul brevetto comunitario prima che quest'ultimo entri in
vigore nei confronti  di  tutti  gli  Stati  membri  della  Comunita'
europea, qualsiasi Stato firmatario che non e' parte dell'Accordo sul
brevetto comunitario partecipa ai negoziati  e  alla  conclusione  di
detta Convenzione speciale. 
   RISOLUZIONE RELATIVA ALLA FISSAZIONE DELLA TABELLA DELLE TASSE 
       PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE DEL BREVETTO COMUNITARIO 
I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 
all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario, 
consapevoli  dell'onere  finanziario  del  regime   in   materia   di
traduzioni del fascicolo del brevetto  comunitario  da  sostenere  da
parte del titolare del brevetto comunitario, 
INVITANO il  Comitato  ristretto  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti a tenere debitamente  conto,
tra l'altro, di questo elemento in sede di fissazione  della  tabella
delle tasse per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario. 
 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE NORME SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE 
        NEL PROTOCOLLO SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, 
all'atto della firma dell'Accordo sul brevetto comunitario, 
prendendo atto dell'iniziativa degli Stati dell'Associazione  europea
di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda le disposizioni relative
alla competenza giurisdizionale  nel  Protocollo  sulla  composizione
delle controversie in  materia  di  contraffazione  e  validita'  dei
brevetti comunitari, 
solleciti di mantenere l'unita' del regime giuridico stabilito  dalla
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e  l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16
settembre 1988, 
ESPRIMONO la loro disponibilita' ad avviare  quanto  prima  negoziati
con gli Stati dell'EFTA al fine di concludere con tali  paesi,  prima
dell'entrata  in  vigore  del  Protocollo  sulla  composizione  delle
controversie,  uno  strumento  che,  conformemente   all'orientamento
delineatosi il 30 novembre 1989 in seguito a contatti preliminari tra
gli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  e  gli  Stati   membri
dell'EFTA, sarebbe destinato: 
  - a permettere la non applicazione dell'articolo  14,  paragrafo  2
del Protocollo sulla composizione  delle  controversie  ai  convenuti
domiciliati in uno Stato membro dell'EFTA, che sia  parte  contraente
della Convenzione di Lugano, 
  - a convenire sulla competenza esclusiva dei tribunali dei brevetti
comunitari,  istituiti  dal  Protocollo  sulla   composizione   delle
controversie, nei confronti di tali convenuti,  nei  procedimenti  in
materia di contraffazione e validita', 
  - a riconoscere ai tribunali dei brevetti  comunitari  dello  Stato
membro delle  Comunita'  europee,  nel  quale  avra'  sede  la  Corte
d'appello comune, la competenza a decidere nei confronti dei medesimi
convenuti per atti commessi nel territorio di uno Stato membro  delle
Comunita'  europee  anche  qualora  l'attore  sia   domiciliato   nel
territorio di uno di detti Stati. 
  DICHIARAZIONE RELATIVA AD UN'EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI 
    PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO 
All'atto della firma del Protocollo relativo ad un'eventuale modifica
delle condizioni per l'entrata in vigore  dell'Accordo  sul  brevetto
comunitario, i Governi degli Stati membri della  Comunita'  economica
europea convengono che, qualora alla data del  31  dicembre  1991  il
Protocollo non sia ancora  entrato  in  vigore,  una  Conferenza  dei
rappresentanti  dei  Governi  degli  Stati  membri  della   Comunita'
economica europea sara' convocata dal Presidente del Consiglio  delle
Comunita' europee per trovare all'unanimita' i mezzi destinati a  far
si' che il regime del brevetto  comunitario  possa  essere  applicato
alla data del completamento del mercato interno.