(Convenzione - art. 1)
                  CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO 
                        PER IL MERCATO COMUNE 
               (Convenzione sul brevetto comunitario) 
                             Articolo 1 
                    Diritto comune per i brevetti 
1. Con la presente convenzione e' istituito un  diritto  comune  agli
Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni. 
2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei  rilasciati  per
gli Stati contraenti ai  sensi  della  convenzione  sul  rilascio  di
brevetti europei, denominata qui di seguito "convenzione sul brevetto
europeo", nonche' le domande di brevetto europeo in cui  detti  Stati
sono designati.