Articolo 10 Lingue delle procedure e delle pubblicazioni 1. Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono anche le lingue ufficiali degli organi speciali. 2. Per tutta la durata delle procedure dinanzi agli organi speciali e' possibile rettificare la traduzione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo, per conformarla al testo originale della domanda di brevetto europeo. 3. La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale il brevetto comunitario e' stato rilasciato deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione, in tutte le procedure relative al suddetto brevetto comunitario che si svolgono dinanzi agli organi speciali. 4. Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede nel territorio di uno Stato contraente in cui e' lingua ufficiale una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero, possono depositare documenti - che devono essere presentati entro un termine stabilito - in una lingua ufficiale di detto Stato. Tuttavia, tali persone sono tenute a depositare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione; nei casi contemplati da tale regolamento, esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 5. Qualora un documento non sia depositato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o una traduzione, richiesta ai sensi della presene convenzione, non sia depositata entro i termini prescritti, il documento si considera non ricevuto. 6. Al termine della procedura di limitazione o della procedura di annullamento, il nuovo fascicolo del brevetto comunitario e' pubblicato nella lingua della procedura; esso e' corredato da una traduzione delle rivendicazioni modificate in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non e' lingua ufficiale la lingua della procedura. 7. Il Bollettino dei brevetti comunitari e' pubblicato nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. 8. Le registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari si effettuano nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio fa fede la registrazione nella lingua della procedura. 9. Gli Stati che sono parti della presente convenzione non possono avvalersi delle facolta' offerte dagli articoli 65, 67, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.