(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
            Lingue delle procedure e delle pubblicazioni 
1. Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti  sono  anche
le lingue ufficiali degli organi speciali. 
2. Per tutta la durata delle procedure dinanzi agli  organi  speciali
e'  possibile  rettificare  la   traduzione   presentata   ai   sensi
dell'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della  convenzione  sul
brevetto europeo, per conformarla al testo originale della domanda di
brevetto europeo. 
3. La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella  quale
il brevetto comunitario e' stato rilasciato deve  essere  utilizzata,
salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione, in tutte le
procedure relative al suddetto brevetto comunitario che  si  svolgono
dinanzi agli organi speciali. 
4. Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede nel
territorio di uno Stato contraente in cui  e'  lingua  ufficiale  una
lingua  diversa  dalle  lingue  ufficiali  dell'Ufficio  europeo  dei
brevetti, e i  cittadini  di  questo  Stato  domiciliati  all'estero,
possono depositare documenti - che devono essere presentati entro  un
termine stabilito - in una lingua ufficiale di detto Stato. Tuttavia,
tali persone sono tenute a depositare  una  traduzione  nella  lingua
della procedura  entro  il  termine  prescritto  dal  regolamento  di
esecuzione; nei casi contemplati da tale  regolamento,  esse  possono
anche  depositare  una  traduzione  in  un'altra   lingua   ufficiale
dell'Ufficio europeo dei brevetti. 
5. Qualora un documento non sia depositato  nella  lingua  prescritta
dalla presente convenzione o una traduzione, richiesta ai sensi della
presene convenzione, non sia depositata entro i  termini  prescritti,
il documento si considera non ricevuto. 
6. Al termine della procedura di limitazione  o  della  procedura  di
annullamento,  il  nuovo  fascicolo  del  brevetto   comunitario   e'
pubblicato nella lingua della procedura; esso  e'  corredato  da  una
traduzione  delle  rivendicazioni  modificate  in  una  delle  lingue
ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in  cui  non  e'  lingua
ufficiale la lingua della procedura. 
7. Il Bollettino dei brevetti  comunitari  e'  pubblicato  nelle  tre
lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. 
8.  Le  registrazioni  nel  Registro  dei  brevetti   comunitari   si
effettuano  nelle  tre  lingue  ufficiali  dell'Ufficio  europeo  dei
brevetti. In caso di dubbio fa fede  la  registrazione  nella  lingua
della procedura. 
9. Gli Stati che sono parti della presente  convenzione  non  possono
avvalersi delle facolta' offerte dagli articoli 65, 67, paragrafo  3,
e 70, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.