(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                            Composizione 
1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione si  compone
dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante  della
Commissione delle Comunita'  europee,  nonche'  dei  loro  supplenti.
Ciascuno Stato contraente  e  la  Commissione  hanno  il  diritto  di
nominare un rappresentante ed un supplente al Comitato ristretto. Gli
Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al  Consiglio
di amministrazione e al Comitato ristretto. 
2. I membri del Comitato ristretto possono farsi assistere,  entro  i
limiti  previsti  dal  suo  regolamento  interno,  da  consulenti  od
esperti.