(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                             Presidenza 
1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione elegge  tra
i rappresentanti degli  Stati  contraenti  ed  i  loro  supplenti  un
Presidente e un  Vicepresidente.  Il  Vicepresidente  sostituisce  di
diritto il Presidente in caso d'impedimento. 
2. Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dura tre  anni.  Il
mandato e' rinnovabile.