Articolo 12 Presidenza 1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento. 2. Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dura tre anni. Il mandato e' rinnovabile.