(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                        Ufficio di Presidenza 
1. Il  Comitato  ristretto  del  Consiglio  di  amministrazione  puo'
istituire un Ufficio  di  Presidenza  composto  di  cinque  dei  suoi
membri. 
2. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato ristretto  sono  di
diritto membri dell'Ufficio di Presidenza; gli altri tre membri  sono
eletti dal Comitato ristretto. 
3. Il mandato dei membri eletti dal Comitato ristretto dura tre anni. 
Questo mandato non e' rinnovabile. 
4.  L'Ufficio  di  Presidenza  assolve  i  compiti  che  il  Comitato
ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo
Comitato.