Articolo 16 Competenza del Comitato ristretto in casi particolari 1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione: a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti; b) le disposizioni del regolamento di esecuzione. 2. Il Comitato ristretto e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a) il regolamento finanziario; b) il regolamento relativo alle tasse; c) il proprio regolamento interno.