(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
        Competenza del Comitato ristretto in casi particolari 
1.  Il  Comitato  ristretto  del  Consiglio  di  amministrazione   e'
competente a  modificare  le  seguenti  disposizioni  della  presente
convenzione: 
  a) gli articoli della presente convenzione per quanto  concerne  la
durata di un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio  europeo
dei brevetti; 
  b) le disposizioni del regolamento di esecuzione. 
2. Il Comitato ristretto e' competente, conformemente  alla  presente
convenzione, ad adottare e modificare: 
  a) il regolamento finanziario; 
  b) il regolamento relativo alle tasse; 
  c) il proprio regolamento interno.