(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                           Diritto di voto 
1. Solo gli Stati contraenti  hanno  diritto  di  voto  nel  Comitato
ristretto del Consiglio di amministrazione. 
2. Ciascuno Stato contraente dispone di un  voto  salvo  applicazione
delle disposizioni dell'articolo 19.