(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                                Voti 
1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il  Comitato  ristretto  del
Consiglio di amministrazione prende  le  decisioni  alla  maggioranza
semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. 
2. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati  contraenti
rappresentati e votanti per le decisioni che il Comitato ristretto e'
competente a prendere ai sensi dell'articolo 16 e  dell'articolo  21,
lettera a). 
3. L'astensione non e' considerata come voto.