(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                        Ponderazione dei voti 
Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come
pure, ove ne risulti  accresciuto  l'onere  finanziario  degli  Stati
contraenti, per l'approvazione di cui all'articolo 21, lettera a), si
procede alla votazione a norma dell'articolo 36 della convenzione sul
brevetto  europeo.  Ai  sensi  del  presente  articolo   per   "Stati
contraenti" si intendono gli Stati  che  sono  parti  della  presente
convenzione.