(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                        Brevetto comunitario 
1. I brevetti  europei  rilasciati  per  gli  Stati  contraenti  sono
denominati brevetti comunitari. 
2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario.  Esso  produce  gli
stessi effetti nella totalita' dei territori in  cui  si  applica  la
presente  convenzione  e  non  puo'  essere  rilasciato,  trasferito,
dichiarato nullo, decadere o estinguersi  che  per  la  totalita'  di
questi territori. Questa disposizione  si  applica  alla  domanda  di
brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti. 
3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo.  Esso  e'  soggetto
esclusivamente alle  disposizioni  della  presente  convenzione  e  a
quelle  disposizioni  della  convenzione  sul  brevetto  europeo  che
obbligatoriamente si applicano a qualsiasi  brevetto  europeo  e  che
sono  pertanto   considerate   come   disposizioni   della   presente
convenzione.