Articolo 2 Brevetto comunitario 1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari. 2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalita' dei territori in cui si applica la presente convenzione e non puo' essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalita' di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti. 3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso e' soggetto esclusivamente alle disposizioni della presente convenzione e a quelle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.