(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                     Oneri e proventi finanziari 
1. L'importo che gli Stati, parti della presente convenzione,  devono
pagare  in  applicazione  dell'articolo  146  della  convenzione  sul
brevetto europeo e' coperto dai  contributi  finanziari  fissati  per
ciascuno Stato secondo  il  criterio  di  ripartizione  previsto  dal
paragrafo 3. 
2. I proventi derivanti  dalle  tasse  versate  in  applicazione  del
regolamento  relativo  alle  tasse,  previa  detrazione  delle  somme
versate all'Organizzazione  europea  dei  brevetti  in  virtu'  degli
articoli 39 e 147 della convenzione  sul  brevetto  europeo,  nonche'
tutti gli altri proventi  riscossi  dall'Organizzazione  europea  dei
brevetti in applicazione della presente  convenzione  sono  ripartiti
tra gli Stati che sono  parti  della  medesima  secondo  il  criterio
previsto dal paragrafo 3. 
3. Il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 1 e  2  e'  il
seguente: 
Belgio 5,25 % 
Danimarca 5,20 % 
Germania 20,40 % 
Grecia 4,40 % 
Spagna 6,30 % 
Francia 12,80 % 
Irlanda 3,45 % 
Italia 7,00 % 
Lussemburgo 3,00 % 
Paesi Bassi 11,80 % 
Portogallo 3,50 % 
Regno Unito 16,90 % 
4. Il criterio di ripartizione previsto dal paragrafo 3  puo'  essere
modificato con decisione del Consiglio delle Comunita'  europee,  che
delibera su proposta della commissione delle Comunita' europee  o  su
richiesta di almeno tre Stati contraenti, in base alla revisione  cui
il   Comitato   ristretto   del    Consiglio    di    amministrazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti deve procedere  cinque  anni
dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario. 
5. La decisione di cui al paragrafo 4 richiede: 
  a) l'unanimita', dal sesto al decimo anno compreso, successivo alla
data di entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario; 
  b) dopo lo scadere di  tale  periodo,  a  maggioranza  qualificata;
questa maggioranza e' quella prevista dall'articolo 148, paragrafo 2,
secondo  comma,  primo  trattino  del  trattato  che  istituisce   la
Comunita' economica europea. 
6. Cinque anni dopo l'entrata in  vigore  dell'accordo  sul  brevetto
comunitario si avvieranno i lavori necessari per  esaminare  a  quali
condizioni e in quale data il regime  di  finanziamento  previsto  ai
paragrafi da 1 a 5 potra' essere sostituito da un altro regime basato
su  un  finanziamento  comunitario,  tenendo  conto  degli   sviluppi
nell'ambito delle Comunita' europee. Questo regime  potra'  inglobare
gli  importi  dovuti  dagli  Stati  che  sono  parti  della  presente
convenzione, in virtu' della convenzione sul brevetto europeo, e  gli
importi dovuti a questi Stati in virtu' di quest'ultima  convenzione.
Al termine di tali lavori,  il  presente  articolo  e,  ove  occorra,
l'articolo 19, potranno essere modificati con decisione del Consiglio
delle Comunita' europee deliberante all'unanimita' su proposta  della
Commissione.