Articolo 20 Oneri e proventi finanziari 1. L'importo che gli Stati, parti della presente convenzione, devono pagare in applicazione dell'articolo 146 della convenzione sul brevetto europeo e' coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dal paragrafo 3. 2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, previa detrazione delle somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtu' degli articoli 39 e 147 della convenzione sul brevetto europeo, nonche' tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio previsto dal paragrafo 3. 3. Il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 1 e 2 e' il seguente: Belgio 5,25 % Danimarca 5,20 % Germania 20,40 % Grecia 4,40 % Spagna 6,30 % Francia 12,80 % Irlanda 3,45 % Italia 7,00 % Lussemburgo 3,00 % Paesi Bassi 11,80 % Portogallo 3,50 % Regno Unito 16,90 % 4. Il criterio di ripartizione previsto dal paragrafo 3 puo' essere modificato con decisione del Consiglio delle Comunita' europee, che delibera su proposta della commissione delle Comunita' europee o su richiesta di almeno tre Stati contraenti, in base alla revisione cui il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti deve procedere cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario. 5. La decisione di cui al paragrafo 4 richiede: a) l'unanimita', dal sesto al decimo anno compreso, successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario; b) dopo lo scadere di tale periodo, a maggioranza qualificata; questa maggioranza e' quella prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 6. Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi da 1 a 5 potra' essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario, tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle Comunita' europee. Questo regime potra' inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtu' della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati in virtu' di quest'ultima convenzione. Al termine di tali lavori, il presente articolo e, ove occorra, l'articolo 19, potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunita' europee deliberante all'unanimita' su proposta della Commissione.