Articolo 21 Competenze del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione in materia di bilancio Spetta al Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione: a) approvare ogni anno le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esecuzione della presente convenzione e gli eventuali supplementi o modifiche apportati a tali previsioni che gli vengano sottoposti dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, e controllarne l'esecuzione; b) accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, ove si tratti di spese rela- tive all'esecuzione della presente convenzione; c) approvare i conti annui dell'organizzazione europea dei brevetti concernenti l'esecuzione della presente convenzione, nonche' la parte concernente tali conti della relazione dei revisori dei conti nominati in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo e dare atto dell'esecuzione al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.