(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
Competenze del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione in
                         materia di bilancio 
Spetta al Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione: 
  a) approvare ogni anno le previsioni delle spese  e  delle  entrate
relative all'esecuzione della presente convenzione  e  gli  eventuali
supplementi o modifiche apportati a tali previsioni che  gli  vengano
sottoposti  dal  Presidente  dell'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  e
controllarne l'esecuzione; 
  b) accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo  2,
della convenzione sul brevetto europeo, ove si tratti di spese  rela-
tive all'esecuzione della presente convenzione; 
  c) approvare i conti annui dell'organizzazione europea dei brevetti
concernenti l'esecuzione della presente convenzione, nonche' la parte
concernente  tali  conti  della  relazione  dei  revisori  dei  conti
nominati  in  applicazione  dell'articolo  49,  paragrafo  1,   della
convenzione sul brevetto  europeo  e  dare  atto  dell'esecuzione  al
Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.