(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
         Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario 
1. Se il brevetto comunitario e' stato rilasciato a una  persona  non
abilitata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1,  della  convenzione
sul  brevetto  europeo,  la  persona  abilitata  ai  sensi  di  detta
disposizione  puo'  rivendicare,  fatto  salvo  qualsiasi  altro  suo
diritto o azione,  il  trasferimento  del  brevetto  in  qualita'  di
titolare. 
2. Se una persona ha diritto unicamente  a  una  parte  del  brevetto
comunitario, essa puo' rivendicare, conformemente  alle  disposizioni
del paragrafo  1,  il  trasferimento  del  brevetto  in  qualita'  di
contitolare. 
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono  stati  fatti  valere  in
giudizio entro il termine  perentorio  di  due  anni  dalla  data  di
pubblicazione dell'indicazione  relativa  al  rilascio  del  brevetto
europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione  non
si  applica   se   il   titolare,   al   momento   del   rilascio   o
dell'acquisizione  del  brevetto,  sapeva  di  non  aver  diritto  al
brevetto stesso. 
4.  L'introduzione  di  una  domanda  giudiziale  e'  trascritta  nel
Registro dei brevetti comunitari. Nel registro suddetto  viene  anche
trascritta la decisione passata in giudicato della domamda giudiziale
o ogni altra conclusione della procedura.