(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                Effetti del cambiamento di proprieta' 
1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale  di  proprieta'
del brevetto comunitario in seguito alla domanda  giudiziale  di  cui
all'articolo 23, le licenze e  gli  altri  diritti  si  estinguono  a
seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei  brevetti
comunitari. 
2. Se, prima  della  registrazione  dell'introduzione  della  domanda
giudiziale, 
  a)  il  titolare  del  brevetto  ha  utilizzato  l'invenzione   nel
territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi 
seri ed effettivi a tal fine , o se 
  b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato
l'invenzione nel  territorio  di  uno  Stato  Contraente,  ovvero  ha
compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, 
egli puo' proseguire l'utilizzazione  a  condizione  che  chieda  una
licenza non esclusiva sul brevetto al  nuovo  titolare  iscritto  nel
Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine
prescritto dal regolamento di  esecuzione.  La  licenza  deve  essere
concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli. 
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili nel  caso  in
cui il titolare del brevetto o della licenza fosse in  mala  fede  al
momento  dell'inizio   dell'utilizzazione   dell'invenzione   o   dei
preparativi a tal fine.