Articolo 24 Effetti del cambiamento di proprieta' 1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprieta' del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 23, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale, a) il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine , o se b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato Contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, egli puo' proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza fosse in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.