(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
          Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione 
Il brevetto comunitario conferisce al  suo  titolare  il  diritto  di
vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso: 
  a) di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure
importare o detenere  ai  fini  suddetti,  il  prodotto  oggetto  del
brevetto; 
  b) di utilizzare  un  procedimento  oggetto  del  brevetto  ovvero,
qualora il terzo sappia o  risulti  evidente  dalle  circostanze  che
l'utilizzazione di tale procedimento e' vietata senza il consenso del
titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinche'  venga
utilizzato nel territorio degli Stati contraenti; 
  c) di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o
detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente  con  il
procedimento oggetto del brevetto.