Articolo 25 Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso: a) di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto; b) di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinche' venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti; c) di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.