(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
         Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione 
1. Il brevetto comunitario conferisce  inoltre  al  suo  titolare  il
diritto  di  vietare  a  qualsiasi  terzo,  salvo  suo  consenso,  la
fornitura o  l'offerta  di  fornitura,  nel  territorio  degli  Stati
contraenti, a persona  diversa  da  quella  abilitata  ad  utilizzare
l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un  elemento  essenziale
dell'invenzione per  utilizzare,  in  tale  territorio,  l'invenzione
stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle  circostanze
che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili  quando  tali
mezzi  costituiscono  prodotti  che  si  trovano   correntemente   in
commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a
commettere atti vietati dall'articolo 25. 
3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione,
ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono  gli  atti  di  cui
all'articolo 27, lettere a), b) e c).