(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
            Limiti degli effetti del brevetto comunitario 
I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono: 
  a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; 
  b) agli atti compiuti in via sperimentale e  riguardanti  l'oggetto
dell'invenzione brevettata; 
  c) alla preparazione estemporanea,  e  per  unita',  di  medicinali
nelle farmacie  su  ricetta  medica,  ne'  agli  atti  riguardanti  i
medicinali cosi' preparati; 
  d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per  la
protezione  della  proprieta'   industriale   diversi   dagli   Stati
contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione  brevettata  nel
corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature  e
negli altri accessori, quando tali navi penetrino  temporaneamente  o
accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purche' l'oggetto
dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave; 
  e)  all'impiego  dell'oggetto  dell'invenzione   brevettata   nella
costruzione o nel funzionamento dei  mezzi  di  locomozione  aerea  o
terrestre; o dei loro accessori,  che  appartengono  a  paesi  membri
dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta'  industriale
diversi  dagli  Stati  contraenti,  quando   tali   mezzi   penetrino
temporaneamente  o  accidentalmente  nel   territorio   degli   Stati
contraenti; 
  f) agli atti previsti dall'articolo 27 della  convenzione  relativa
all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando  tali
atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al
quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.