Articolo 27 Limiti degli effetti del brevetto comunitario I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; b) agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata; c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, ne' agli atti riguardanti i medicinali cosi' preparati; d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature e negli altri accessori, quando tali navi penetrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purche' l'oggetto dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave; e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre; o dei loro accessori, che appartengono a paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti; f) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.