(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
     Esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto comunitario 
I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono  agli
atti relativi al prodotto tutelato da  tale  brevetto,  compiuti  nel
territorio degli Stati contraenti, dopo che  il  prodotto  sia  stato
messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o
con  il  suo  esplicito  consenso,  salvo  che  esistano  ragioni  da
giustificare,  in  base  alle   regole   del   diritto   comunitario,
l'estensione  a  questi  atti  dei  diritti  derivanti  dal  brevetto
comunitario.