(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
Traduzione  delle  rivendicazioni  nelle  procedure  di  esame  o  di
                             opposizione 
1. Il  richiedente  deve  depositare  presso  l'Ufficio  europeo  dei
brevetti, entro il termine prescritto dal regolamento di  esecuzione,
una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base  del  rilascio
del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno  degli
Stati contraenti in  cui  non  sono  lingue  ufficiali  il  francese,
l'inglese o il tedesco. 
2. Alle  rivendicazioni  modificate  nel  corso  della  procedura  di
opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 
3. Le traduzioni delle rivendicazioni  sono  pubblicate  dall'Ufficio
europeo dei brevetti. 
4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di
pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro  i  termini
di cui al regolamento di esecuzione. 
5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 non sono  depositate  entro
il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione
delle rivendicazioni non e' stata pagata a tempo debito,  si  ritiene
che la domanda di brevetto europeo sia ritirata nei  confronti  degli
Stati contaenti designati. 
Se le traduzioni di cui al paragrafo 2 non sono depositate  entro  il
termine prescritto o se la tassa di  pubblicazione  della  traduzione
delle rivendicazioni non e' stata pagata a tempo debito, il  brevetto
comunitario viene revocato. 
6. Se la traduzione delle rivendicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, o
se la traduzione delle  rivendicazioni  nelle  due  lingue  ufficiali
dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse dalla lingua  di  procedura
e'  inesatta,  il  richiedente  o  il  titolare  del  brevetto   puo'
depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti la  rettifica  della
traduzione. Quest'ultima e' priva di effetti  giuridici  finche'  non
siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione. 
7.  Se  la  traduzione  delle  rivendicazioni  in  una  delle  lingue
ufficiali di uno Stato contraente  e'  inesatta,  chiunque  in  detto
Stato utilizzi o abbia compiuto preparativi  seri  ed  effettivi  per
utilizzare  un'invenzione  la  cui  utilizzazione   non   costituisca
contraffazione  del  brevetto   nella   traduzione   inesatta   delle
rivendicazioni, puo', dopo che  la  rettifica  della  traduzione  sia
diventata  effettiva,  continuare  detta  utilizzazione  senza  alcun
pagamento.  Cio'  non  vale  se  si  e'  accertato  che  la   persona
interessata non ha agito in buona fede.