Articolo 29 Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame o di opposizione 1. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco. 2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti. 4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione. 5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non e' stata pagata a tempo debito, si ritiene che la domanda di brevetto europeo sia ritirata nei confronti degli Stati contaenti designati. Se le traduzioni di cui al paragrafo 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non e' stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario viene revocato. 6. Se la traduzione delle rivendicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, o se la traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse dalla lingua di procedura e' inesatta, il richiedente o il titolare del brevetto puo' depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti la rettifica della traduzione. Quest'ultima e' priva di effetti giuridici finche' non siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione. 7. Se la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di uno Stato contraente e' inesatta, chiunque in detto Stato utilizzi o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare un'invenzione la cui utilizzazione non costituisca contraffazione del brevetto nella traduzione inesatta delle rivendicazioni, puo', dopo che la rettifica della traduzione sia diventata effettiva, continuare detta utilizzazione senza alcun pagamento. Cio' non vale se si e' accertato che la persona interessata non ha agito in buona fede.