(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                       Designazione congiunta 
La  designazione  degli  Stati  che   sono   parti   della   presente
convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo  79  della
convenzione sul brevetto europeo,  puo'  essere  effettuata  soltanto
congiuntamente. La designazione di uno o piu'  di  detti  Stati  vale
come designazione di tutti.