Articolo 30 Traduzione del fascicolo del brevetto comunitario 1. Oltre alle traduzioni previste dall'articolo 29, paragrafo 1, il richiedente deposita presso l'Ufficio europeo dei brevetti, prima della scadenza del periodo prescritto nel regolamento di esecuzione, una traduzione del testo della domanda che forma la base per il rilascio del brevetto comunitario in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui la lingua impiegata nella procedura non sia quella ufficiale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano al testo del brevetto comunitario che costituisce la base per il suo mantenimento nella forma modificata nel corso della procedura di opposizione. 3. Entro il periodo prescritto nel regolamento di esecuzione, l'Ufficio europeo dei brevetti trasmette a ciascuno dei Servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti che gliene abbiano fatta richiesta, una copia delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nella o nelle lingue considerate. A tal fine il richiedente deve fornire le traduzioni in un numero sufficiente di esemplari. 4. Le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono poste a disposizione del pubblico dall'Ufficio europeo dei brevetti e trasmesse in tempo utile a titolo gratuito ai Servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti interessati, nella dovuta forma affinche' possano essere diffuse in maniera adeguata e non dispendiosa. 5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 sono depositate in tempo utile, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti conferiti dal brevetto fin dalla data di pubblicazione della indicazione di rilascio del brevetto stesso. 6. Qualora le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano depositate entro il termine prescritto, il brevetto comunitario e' ritenuto senza effetto fin dall'origine. Il titolare puo' tuttavia ottenere, anziche' il brevetto comunitario, un brevetto europeo per gli Stati contraenti per i quali ha presentato le traduzioni a tempo debito. A tal fine deve notificare per iscritto la sua intenzione all'Ufficio europeo dei brevetti, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile e, entro lo stesso periodo, versare le tasse previste dall'articolo 81, paragrafo 1. 7. L'articolo 29, paragrafi 6 e 7 si applica alle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .