(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
          Traduzione del fascicolo del brevetto comunitario 
1. Oltre alle traduzioni previste dall'articolo 29, paragrafo  1,  il
richiedente deposita presso l'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  prima
della scadenza del periodo prescritto nel regolamento di  esecuzione,
una traduzione del testo della domanda  che  forma  la  base  per  il
rilascio del brevetto comunitario in una delle  lingue  ufficiali  di
ciascuno degli Stati contraenti in  cui  la  lingua  impiegata  nella
procedura non sia quella ufficiale. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano al testo del brevetto
comunitario che costituisce la base per  il  suo  mantenimento  nella
forma modificata nel corso della procedura di opposizione. 
3.  Entro  il  periodo  prescritto  nel  regolamento  di  esecuzione,
l'Ufficio europeo dei  brevetti  trasmette  a  ciascuno  dei  Servizi
centrali della proprieta'  industriale  degli  Stati  contraenti  che
gliene abbiano fatta richiesta, una copia delle traduzioni di cui  ai
paragrafi 1 e 2, nella o nelle lingue  considerate.  A  tal  fine  il
richiedente deve fornire le traduzioni in un  numero  sufficiente  di
esemplari. 
4. Le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono poste a  disposizione
del pubblico dall'Ufficio europeo dei brevetti e trasmesse  in  tempo
utile  a  titolo  gratuito  ai  Servizi  centrali  della   proprieta'
industriale degli Stati contraenti interessati,  nella  dovuta  forma
affinche'  possano  essere  diffuse  in  maniera   adeguata   e   non
dispendiosa. 
5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 sono  depositate  in  tempo
utile, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti  conferiti
dal brevetto fin dalla data di  pubblicazione  della  indicazione  di
rilascio del brevetto stesso. 
6. Qualora le traduzioni  di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  non  siano
depositate entro il termine prescritto, il  brevetto  comunitario  e'
ritenuto senza effetto fin dall'origine. Il  titolare  puo'  tuttavia
ottenere, anziche' il brevetto comunitario, un brevetto  europeo  per
gli Stati contraenti per i quali ha presentato le traduzioni a  tempo
debito. A tal fine deve notificare per  iscritto  la  sua  intenzione
all'Ufficio europeo dei brevetti, entro un  periodo  di  due  mesi  a
decorrere dalla scadenza del termine applicabile e, entro  lo  stesso
periodo, versare le tasse previste dall'articolo 81, paragrafo 1. 
7. L'articolo 29, paragrafi 6 e 7 si applica alle traduzioni  di  cui
ai paragrafi 1 e 2 .