(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
Diritti derivanti dalla domanda  di  brevetto  europeo  dopo  la  sua
                            pubblicazione 
1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo  le  circostanze,  puo'
essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel  periodo  compreso  tra  la
data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nalla  quale
sono designati gli  Stati  contraenti  e  la  data  di  pubblicazione
dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia  utilizzato
l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato
in virtu' del brevetto comunitario. 
2. Ogni Stato contraente, che non  abbia  come  lingua  ufficiale  la
lingua di procedura della domanda di  brevetto  europeo  nella  quale
sono designati gli Stati contraenti, puo' disporre che  tale  domanda
conferisca il diritto di cui al  paragrafo  1,  per  quanto  riguarda
l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio,  soltanto  quando
il richiedente, a sua scelta, 
a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione
delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto  Stato  e
tale traduzione sia stata pubblicata, in conformita' della 
legislazione dello Stato, ovvero 
b)  abbia  trasmesso  tale  traduzione  alla  persona  che   utilizza
l'invenzione in detto Stato. 
3. Ogni Stato contraente di cui al paragrafo  2  puo'  disporre  che,
qualora il richiedente si avvalga dell'opzione prevista alla  lettera
b) del paragrafo 2, il diritto conferito dalla  domanda,  per  quanto
riguarda l'uso dell'invenzione all'interno del territorio dello Stato
in questione, puo' essere invocato solo se  il  richiedente  fornisce
copia della traduzione alla competente autorita' di detto Stato entro
quindici giorni dopo che essa e' stata comunicata  alla  persona  che
utilizza l'invenzione all'interno di detto Stato. Lo Stato contraente
puo' disporre che l'autorita' pubblichi la traduzione in  conformita'
della legislazione di tale Stato. 
4. Lo Stato contraente che adotti una delle disposizioni  di  cui  al
paragrafo 2 puo' disporre che, se la traduzione delle  rivendicazioni
e' inesatta,  chiunque  in  detto  Stato  abbia  utilizzato  o  abbia
compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione la
cui utilizzazione non costituisca contraffazione della domanda  nella
traduzione originale delle rivendicazioni, debba versare un  compenso
ragionevole in virtu' del paragrafo 1 soltanto dal momento in cui  la
rettifica  delle  rivendicazioni  e'  stata  pubblicata  o   gli   e'
pervenuta, a meno che si sia accertato che non abbia agito  in  buona
fede, nel qual caso deve versare un compenso  ragionevole  in  virtu'
del paragrafo 1 dal momento in cui e' stato ottemperato ai  requisiti
del paragrafo 2.