Articolo 32 Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione 1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo le circostanze, puo' essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nalla quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtu' del brevetto comunitario. 2. Ogni Stato contraente, che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, puo' disporre che tale domanda conferisca il diritto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta, a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, in conformita' della legislazione dello Stato, ovvero b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione in detto Stato. 3. Ogni Stato contraente di cui al paragrafo 2 puo' disporre che, qualora il richiedente si avvalga dell'opzione prevista alla lettera b) del paragrafo 2, il diritto conferito dalla domanda, per quanto riguarda l'uso dell'invenzione all'interno del territorio dello Stato in questione, puo' essere invocato solo se il richiedente fornisce copia della traduzione alla competente autorita' di detto Stato entro quindici giorni dopo che essa e' stata comunicata alla persona che utilizza l'invenzione all'interno di detto Stato. Lo Stato contraente puo' disporre che l'autorita' pubblichi la traduzione in conformita' della legislazione di tale Stato. 4. Lo Stato contraente che adotti una delle disposizioni di cui al paragrafo 2 puo' disporre che, se la traduzione delle rivendicazioni e' inesatta, chiunque in detto Stato abbia utilizzato o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione la cui utilizzazione non costituisca contraffazione della domanda nella traduzione originale delle rivendicazioni, debba versare un compenso ragionevole in virtu' del paragrafo 1 soltanto dal momento in cui la rettifica delle rivendicazioni e' stata pubblicata o gli e' pervenuta, a meno che si sia accertato che non abbia agito in buona fede, nel qual caso deve versare un compenso ragionevole in virtu' del paragrafo 1 dal momento in cui e' stato ottemperato ai requisiti del paragrafo 2.