(Convenzione - art. 33)
                             Articolo 33 
   Effetti della revoca e della nullita' del brevetto comunitario 
1. La domanda di brevetto europeo  nella  quale  sono  designati  gli
Stati contraenti, e il brevetto  comunitario  che  ne  risulta,  sono
considerati fin dall'inizio privi degli effetti di  cui  al  presente
capitolo nella misura in cui il brevetto e' dichiarato parzialmente o
interamente nullo. 
2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni  di
risarcimento del danno causato per colpa  o  dolo  del  titolare  del
brevetto sia all'arricchimento  senza  causa,  l'effetto  retroattivo
della revoca o della nullita' del brevetto non pregiudica: 
  a) le decisioni in materia di contraffazione passate  in  giudicato
ed  eseguite  anteriormente  alla  revoca  o  alla  dichiarazione  di
nullita'; 
  b)  i  contratti  conclusi  anteriormente  alla   revoca   o   alla
dichiarazione di nullita' nella misura in cui  siano  stati  eseguiti
anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equita', nella misura
giustificata dalle circostanze,  si  puo'  chiedere  il  rimborso  di
importi versati ai termini del contratto.