(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
Applicazione complementare  delle  norme  del  diritto  nazionale  in
                      materia di contraffazione 
1.  Gli   effetti   del   brevetto   comunitario   sono   determinati
esclusivamente dalle  disposizioni  della  presente  convenzione.  Le
contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto  soggette
al diritto nazionale applicabile  in  materia  di  contraffazione  di
brevetti nazionali, in conformita' delle disposizioni del  protocollo
sulle controversie. 
2. Il paragrafo 1 e' applicabile a una domanda  di  brevetto  europeo
che puo' condurre al rilascio d'un brevetto comunitario.