Articolo 34 Applicazione complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione 1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali, in conformita' delle disposizioni del protocollo sulle controversie. 2. Il paragrafo 1 e' applicabile a una domanda di brevetto europeo che puo' condurre al rilascio d'un brevetto comunitario.