(Convenzione - art. 35)
                             Articolo 35 
                          Onere della prova 
1. Se  oggetto  del  brevetto  comunitario  e'  un  procedimento  che
consente di ottenere  un  nuovo  prodotto,  ogni  prodotto  identico,
fabbricato  da  persona  diversa  dal  titolare  del   brevetto,   si
considera,   salvo   prova   contraria,   ottenuto   mediante   detto
procedimento. 
2. Nell'espletamento della  prova  contraria,  si  deve  prendere  in
considerazione il legittimo interesse del convenuto  alla  protezione
dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.