(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
                   Diritti nazionali preesistenti 
1. Nei confronti di un brevetto  comunitario  con  data  di  deposito
ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data di priorita'
posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o  a  quella
di un brevetto nazionale messi a disposizione  del  pubblico  in  uno
Stato contraente a tale data o a una data successiva, la  domanda  di
brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in  detto  Stato
gli stessi  effetti  di  diritto  preesistente  che  produrrebbe  una
domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di  tale
Stato contraente. 
2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto  nazionale
o un brevetto nazionale, che non siano  stati  pubblicati  in  virtu'
della legislazione ivi vigente  sulla  segretezza  delle  invenzioni,
producano  effetti  di  diritto  preesistente  nei  confronti  di  un
brevetto  nazionale  con  data  di  deposito  ovvero,  in   caso   di
rivendicazione di priorita', con data  di  priorita'  posteriori,  si
applica  in  detto  Stato  lo  stesso  trattamento  per  il  brevetto
comunitario.