(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
Diritto basato su una precedente utilizzazione e diritto di  possesso
                              personale 
1. Chiunque, qualora per  un'invenzione  fosse  stato  rilasciato  un
brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli  Stati  contraenti
un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale  invenzione
o un diritto di possesso personale  sulla  stessa,  fruisce  in  tale
Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario  che
abbia come oggetto la medesima invenzione. 
2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario  non  si  estendono
agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto,  compiuti
nel territorio  dello  Stato  contraente  interessato,  dopo  che  il
prodotto sia stato messo in commercio in detto  stato  dalla  persona
che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la
legislazione  ivi  vigente  prevede  tale  effetto  per  i   brevetti
nazionali.