Articolo 38 Assimilazione del brevetto comunitario a un brevetto nazionale 1. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprieta', e' assimilato, nella sua totalita' e per la totalita' dei territoti nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio, in base al Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. a) il richiedente del brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data di deposito della domanda di brevetto europeo, b) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), il richiedente del brevetto aveva, a tale data, una stabile organizzazione, c) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), il mandatario del richiedente, registrato per primo nel Registro europeo dei brevetti, aveva il suo domicilio professionale alla data di tale registrazione. 2. Ove non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, lo Stato contraente di cui al paragrafo 1 e' la Repubblica federale di Germania. 3. Quando piu' persone siano iscritte nel Registro europeo dei brevetti in qualita' di corichiedenti, il paragrafo 1 e' applicabile al corichiedente indicato per primo; ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1, tale paragrafo si applica ai successivi corichiedenti nell'ordine progressivo in cui sono indicati. Ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1 per nessuno dei corichiedenti, si applica il paragrafo 2. 4. Quando, in uno Stato contraente di cui ai paragrafi precedenti, un diritto sul brevetto nazionale acquista efficacia soltanto dopo esser Stato trascritto nel Registro nazionale dei brevetti, il diritto sul brevetto comunitario acquista efficacia soltanto quando e' trascritto nel Registro dei brevetti comunitari.