(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
                            Trasferimento 
1. La  cessione  del  brevetto  comunitario  deve  essere  fatta  per
iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che  essa
non derivi da una decisione giudiziaria. 
2. Fatte salve le disposizioni  dell'articolo  24,  paragrafo  1,  il
trasferimento lascia impregiudicati i  diritti  acquisiti  dai  terzi
prima della data del trasferimento. 
3. Il trasferimento e' opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato
trascritto nel Registro dei brevetti  comunitari  e  nei  limiti  che
risultano  dai  documenti  di  cui  al  regolamento  di   esecuzione.
Tuttavia,  prima  della  sua  trascrizione,   il   trasferimento   e'
opponibile ai terzi che hanno acquisito  diritti  dopo  la  data  del
trasferimento di cui erano a conoscenza al momento  dell'acquisizione
di tali diritti.