(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                   Istituzione di organi speciali 
L'applicazione delle procedure prescritte dalla presente  convenzione
e' affidata ai seguenti organi comuni agli Stati contraenti: 
  a) gli organi speciali che sono istituiti presso l'Ufficio  europeo
dei brevetti e  la  cui  attivita'  e'  controllata  da  un  Comitato
ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea
dei brevetti; 
  b)  la  Corte  d'appello  comune  istituita  dal  protocollo  sulla
composizione  delle  controversie  in  materia  di  contraffazione  e
validita'  dei  brevetti  comunitari,  qui  di   seguito   denominato
"protocollo sulle controversie".