Articolo 4 Istituzione di organi speciali L'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione e' affidata ai seguenti organi comuni agli Stati contraenti: a) gli organi speciali che sono istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti e la cui attivita' e' controllata da un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti; b) la Corte d'appello comune istituita dal protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato "protocollo sulle controversie".