(Convenzione - art. 40)
                             Articolo 40 
                       Procedura di esecuzione 
In  materia  di  procedura  di  esecuzione  concernente  un  brevetto
comunitario, hanno competenza esclusiva l'autorita' giudiziaria e  le
altre  autorita'   dello   Stato   contraente   definito   ai   sensi
dell'articolo 38.