(Convenzione - art. 41)
                             Articolo 41 
            Procedura di fallimento o procedure analoghe 
1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore
disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario puo'  essere
compreso in una procedura di fallimento o in  una  procedura  analoga
unicamente nello Stato contraente in  cui  tale  procedura  e'  stata
proposta per prima. 
2. In caso di comproprieta' di un brevetto comunitario, il  paragrafi
1 e' applicabile alla quota del comproprietario.