(Convenzione - art. 42)
                             Articolo 42 
                        Licenze contrattuali 
1. Il brevetto comunitario puo' formare oggetto di licenze, nella sua
totalita' o per una sua parte, per la totalita' dei territoti in  cui
produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza  puo'  essere
esclusiva o non esclusiva. 
2. I  diritti  derivanti  dal  brevetto  comunitario  possono  essere
invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite  impostogli
dalla licenza ai sensi del paragrafo 1. 
3. Alla concessione o al trasferimento di  una  licenza  di  brevetto
comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 39,  paragrafi
2 e 3.