Articolo 43 Licenze di diritto 1. Se il titolare di un brevetto comunitario deposita presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a permettere a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione come licenziatario, le tasse annuali dovute per il brevetto comunitario dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte; l'entita' della riduzione e' stabilita nel regolamento relativo alle tasse. Qualora una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 23 dia luogo ad un cambiamento integrale di proprieta' del brevetto, la dichiarazione viene considerata come ritirata all'atto dell'iscrizione del nome del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. La dichiarazione puo' essere ritirata in ogni momento mediante notifica scritta all'Ufficio europeo dei brevetti, sempreche' nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto la sua intenzione di utilizzare l'invenzione. Il ritiro ha effetto dall'atto della notifica. L'ammontare dell'avvenuta riduzione sulle tasse annuali deve essere pagato entro un mese dal ritiro; si applicano le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi previsto decorre dalla scadenza del termine teste' indicato. 3. La dichiarazione non puo' essere depositata quando nel Registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva o presso l'Ufficio europeo dei brevetti sia depositata una domanda di iscrizione di licenza esclusiva. 4. In virtu' della dichiarazione chiunque e' abilitato a utilizzare l'invenzione come licenziatario, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Ai fini della presente convenzione una licenza cosi' ottenuta e' assimilata a una licenza contrattuale. 5. Su richiesta scritta di una delle parti, la divisione di annullamento fissa l'importo dell'adeguato compenso o lo modifica qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire minifestamente inadeguato l'importo fissato.Si applicano le disposizioni relative alla procedura di annullamento, sempreche' esse non siano inapplicabili per la peculiare natura di quest'ultima procedura. La richiesta viene considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento di un diritto amministrativo. 6. Nessuna richiesta diretta a far iscrivere una licenza esclusiva nel Registro dei brevetti comunitari puo' essere ricevuta dopo il deposito della dichiarazione, salvo che la dichiarazione stessa sia stata o venga considerata ritirata.