(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
       Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' 
1. Gli articoli da 38 a 42 si  applicano  alla  domanda  di  brevetto
europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti,  sostituendo
il Registro dei brevetti  comunitari  con  il  Registro  europeo  dei
brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. 
2. I diritti acquisiti dai terzi nei  confronti  di  una  domanda  di
brevetto europeo di cui al paragrafo  1  conservano  i  loro  effetti
rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.