(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
                        Licenze obbligatorie 
1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la  concessione
di licenze obbligatorie sui  brevetti  nazionali  e'  applicabile  ai
brevetti  comunitari.  La   portata   e   l'effetto   delle   licenze
obbligatorie  concesse  su  brevetti  comunitari  sono  limitati   al
territorio  dello  Stato  interessato;  non   sono   applicabili   le
disposizioni dell'articolo 28. 
2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilita'  di  ricorso
giurisdizionale in ultima istanza,  almeno  per  quanto  riguarda  il
compenso per le licenze obbligatorie. 
3. Nella misura  del  possibile  le  autorita'  nazionali  notificano
all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi  licenza
obbligatoria su un brevetto comunitario. 
4.  Ai  fini  della  presente  convenzione,  l'espressione   "licenza
obbligatoria"  comprende  anche  le  licenze  d'ufficio  e  qualsiasi
diritto di utilizzazione  nel  pubblico  interesse  di  un'invenzione
brevettata.