Articolo 45 Licenze obbligatorie 1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali e' applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 28. 2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilita' di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie. 3. Nella misura del possibile le autorita' nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario. 4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "licenza obbligatoria" comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.