(Convenzione - art. 46)
                             Articolo 46 
   Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione 
Non possono  essere  concesse  su  un  brevetto  comunitario  licenze
obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione, quando il
prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno  Stato  contraente,
sia messo in commercio nel territorio di un  altro  Stato  contraente
per il  quale  siffatte  licenze  sono  state  chieste  in  quantita'
sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio  di  quest'ultimo
Stato.  Questa  disposizione  non   e'   applicabile   alle   licenze
obbligatorie concesse nel pubblico interesse.