(Convenzione - art. 47)
                             Articolo 47 
        Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti 
La legislazione di ciascuno degli Stati  contraenti  che  prevede  la
concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di
brevetti dipendenti successivi  e'  applicabile  ai  rapporti  tra  i
brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonche' ai  rapporti  tra
brevetti comunitari.