Articolo 47 Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti La legislazione di ciascuno degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di brevetti dipendenti successivi e' applicabile ai rapporti tra i brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonche' ai rapporti tra brevetti comunitari.