(Convenzione - art. 48)
                             Articolo 48 
                            Tasse annuali 
1. Per i brevetti  comunitari  devono  essere  pagate  tasse  annuali
all'Ufficio europeo dei brevetti,  conformemente  al  regolamento  di
esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello
di cui all'articolo 86, paragrafo 4, della convenzione  sul  brevetto
europeo; tuttavia, non sono  dovute  tasse  per  i  primi  due  anni,
calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda. 
2. Il pagamento  di  una  tassa  annuale,  non  effettuato  entro  la
scadenza prevista, puo' essere ancora  validamente  effettuato  entro
sei mesi da tale  scadenza,  a  condizione  che  sia  simultaneamente
pagata una sopratassa. 
3. Se una tassa annuale  per  un  brevetto  comunitario  deve  essere
pagata entro due mesi dalla data  di  pubblicazione  dell'indicazione
relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa e'  considerata
validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine.  Non
sono riscosse soprattasse.