(Convenzione - art. 49)
                             Articolo 49 
                              Rinuncia 
1. Un brevetto comunitario puo' formare oggetto di rinuncia  soltanto
nella sua totalita'. 
2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo
dei brevetti dal titolare del  brevetto  iscritto  nel  Registro  dei
brevetti comunitari. Essa  ha  effetto  soltanto  se  trascritta  nel
Registro dei brevetti comunitari. 
3. Se una persona e' iscritta nel Registro  dei  brevetti  comunitari
quale titolare di un  diritto  reale  e'  avvenuta  a  suo  nome  una
trascrizione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, prima frase,  il
suo consenso e' necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel
Registro e' iscritta una licenza, la rinuncia e' trascritta  solo  se
il titolare del brevetto prova  di  avere  previamente  informato  il
licenziatario della sua intenzione di rinuncia;  la  trascrizione  si
effettua alla scadenza del  termine  prescritto  dal  regolamento  di
esecuzione.