Articolo 50 Estinzione e decadenza 1. Un brevetto comunitario si estingue o decade: a) al termine del periodo previsto dall'articolo 63 della convenzione sul brevetto europeo; b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 49 della presente convenzione; c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa. 2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'articolo 53, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore. 3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale. 4. All'occorrenza, sono competenti a decidere dell'estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni di annullamento.