(Convenzione - art. 50)
                             Articolo 50 
                       Estinzione e decadenza 
1. Un brevetto comunitario si estingue o decade: 
  a)  al  termine  del  periodo  previsto  dall'articolo   63   della
convenzione sul brevetto europeo; 
  b) per rinuncia  del  titolare  ai  sensi  dell'articolo  49  della
presente convenzione; 
  c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale  e  di
qualsiasi eventuale soprattassa. 
2.  Il  brevetto  comunitario  si   estingue   alla   data   prevista
dall'articolo 53, paragrafo  4,  della  presente  convenzione,  nella
misura in cui non viene mantenuto in vigore. 
3. La decadenza del brevetto comunitario  per  mancato  pagamento  in
tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa
si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale. 
4. All'occorrenza, sono competenti a decidere dell'estinzione o della
decadenza del brevetto comunitario la  divisione  di  amministrazione
dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad  esse  una  procedura
relativa a detto brevetto, le divisioni di annullamento.