(Convenzione - art. 51)
                             Articolo 51 
                       Domanda di limitazione 
1. Su richiesta del titolare del brevetto,  il  brevetto  comunitario
puo' venir limitato mediante  modifica  delle  rivendicazioni,  della
descrizione o dei disegni.  La  limitazione  per  uno  o  piu'  Stati
contraenti puo' essere richiesta solo nel caso previsto dall'articolo
36, paragrafo 1. 
2. La domanda non puo' essere depositata se non e' ancora scaduto  il
termine per proporre opposizione o se e' pendente  una  procedura  di
opposizione o di annullamento. 
3. La domanda deve essere depositata per  iscritto  presso  l'Ufficio
europeo  dei  brevetti  ed  e'  considerata  depositata  soltanto  ad
avvenuto pagamento della tassa di limitazione. 
4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'articolo
49, paragrafo 3. 
5. Se nel corso di una procedura di  limitazione  e'  depositata  una
domanda di annullamento del brevetto  comunitario,  la  divisione  di
annullamento sospende tale  procedura  finche'  non  sia  passata  in
giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.