(Convenzione - art. 52)
                             Articolo 52 
                         Esame della domanda 
1. La divisione di annullamento esamina se le cause  di  nullita'  di
cui all'articolo 56,  paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si
oppongano  al  mantenimento  in  vigore  del   brevetto   comunitario
modificato. 
2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo  il
regolamento di esecuzione, la divisione  di  annullamento  invita  il
titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario,  a  presentare,
entro  un  termine  da  essa  assegnato,  le  sue   deduzioni   sulle
notificazioni da essa indirizzategli. 
3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare  del  brevetto
non si sia conformato agli inviti rivoltigli ai sensi  del  paragrafo
2, la domanda e' considerata ritirata.