(Convenzione - art. 53)
                             Articolo 53 
    Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario 
1. Se, in seguito all'esame previsto dall'articolo 52,  la  divisione
di annullamento considera inaccettabili le modifiche,  essa  respinge
la domanda. 
2. Se la divisione di annullamento ritiene che,  tenuto  conto  delle
modifiche  apportate  dal  titolare  del  brevetto  nel  corso  della
procedura di limitazione, le cause di nullita' di cui all'articolo 56
non si oppongano a che il brevetto  comunitario  venga  mantenuto  in
vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, sempreche': 
  a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che  il
titolare del brevetto accetta il testo  nel  quale  la  divisione  di
annullamento intende limitare il brevetto, 
  b) una traduzione di  ogni  modifica  apportata  al  fascicolo  del
brevetto, in una delle  lingue  ufficiali  di  ciascuno  degli  Stati
contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,
venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di 
esecuzione, e 
  c) venga pagata entro il  termine  prescritto  dal  regolamento  di
esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 
3. Se la traduzione non e' depositata entro il termine  prescritto  o
se la tassa di stampa del nuovo fascicolo  del  brevetto  comunitario
non e' pagata in tempo utile, la domanda  si  considera  ritirata,  a
meno che tali formalita' vengano espletate e  la  soprattassa  pagata
entro  il  termine  supplementare  prescritto  dal   regolamento   di
esecuzione. 
4. La decisione di limitazione del brevetto  comunitario  ha  effetto
soltanto dal giorno in  cui  l'indicazione  della  limitazione  viene
pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari.