Articolo 53 Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario 1. Se, in seguito all'esame previsto dall'articolo 52, la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullita' di cui all'articolo 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, sempreche': a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto, b) una traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, e c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 3. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione. 4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari.