(Convenzione - art. 54)
                             Articolo 54 
Pubblicazione di un nuovo fascicolo  del  brevetto  a  seguito  della
                      procedura di limitazione 
Se il brevetto comunitario e' stato limitato ai  sensi  dell'articolo
53,  paragrafo   2,   l'Ufficio   europeo   dei   brevetti   pubblica
simultaneamente l'indicazione della decisione di  limitazione  ed  un
nuovo fascicolo del  brevetto  comunitario  contenente,  nella  forma
modificata, la descrizione, le  rivendicazioni  e,  se  del  caso,  i
disegni. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi
3 e 4 .