Articolo 56 Cause di nullita' 1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario puo' essere basata soltanto sulle seguenti cause: a) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo; b) nel brevetto l'invenzione non e' esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale e' stata depositata, oppure, se il brevetto e' stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; d) la protezione conferita dal brevetto e' stata ampliata; e) il titolare del brevetto, in virtu' di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo; f) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. 2. Se le cause di nullita' colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. 3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullita' e' pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizione del pubblico.