(Convenzione - art. 56)
                             Articolo 56 
                          Cause di nullita' 
1. La domanda di annullamento del brevetto  comunitario  puo'  essere
basata soltanto sulle seguenti cause: 
  a) l'oggetto del  brevetto  non  e'  brevettabile  ai  sensi  degli
articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo; 
  b)   nel   brevetto   l'invenzione   non   e'   esposta   in   modo
sufficientemente chiaro e completo perche' una persona  del  mestiere
possa attuarla; 
  c) l'oggetto del brevetto  si  estende  oltre  il  contenuto  della
domanda di brevetto europeo quale e' stata depositata, oppure, se  il
brevetto e' stato rilasciato  in  base  ad  una  domanda  divisionale
europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente  alle
disposizioni dell'articolo 61 della convenzione sul brevetto europeo,
l'oggetto del brevetto si estende oltre il  contenuto  della  domanda
iniziale quale e' stata depositata; 
  d) la protezione conferita dal brevetto e' stata ampliata; 
  e) il titolare del brevetto, in virtu' di una  decisione  che  deve
essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva  diritto
di  ottenerlo  ai  sensi  dell'articolo  60,   paragrafo   1,   della
convenzione sul brevetto europeo; 
  f)  l'oggetto  del  brevetto   non   e'   brevettabile   ai   sensi
dell'articolo 36, paragrafo 1. 
2. Se le cause di nullita' colpiscono il brevetto solo  parzialmente,
la  nullita'  e'  pronunciata  sotto  forma  di  una   corrispondente
limitazione del brevetto. La limitazione puo' essere effettuata sotto
forma di modifica  delle  rivendicazioni,  della  descrizione  o  dei
disegni. 
3. Nel caso previsto al paragrafo  1,  lettera  f),  la  nullita'  e'
pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui
la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale  sono  stati
messi a disposizione del pubblico.