(Convenzione - art. 57)
                             Articolo 57 
                         Esame della domanda 
1.  Se  la  domanda  di  annullamento  del  brevetto  comunitario  e'
ricevibile, la divisione di  annullamento  esamina  se  le  cause  di
nullita' di cui all'articolo  56  si  oppongano  al  mantenimento  in
vigore del brevetto. 
2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo  il
regolamento di esecuzione, la divisione  di  annullamento  invita  le
parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un  termine
da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che  tale  divisione
ha indirizzato loro o sulle deduzioni sulle  notificazioni  che  tale
divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni  fatte  da  altre
parti.