Articolo 57 Esame della domanda 1. Se la domanda di annullamento del brevetto comunitario e' ricevibile, la divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 56 si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto. 2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni fatte da altre parti.