(Convenzione - art. 58)
                             Articolo 58 
Dichiarazione di nullita'  o  mantenimento  in  vigore  del  brevetto
                             comunitario 
1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause  di  nullita'
di cui all'articolo 56 si oppongano a che il brevetto comunitario sia
mantenuto in vigore, essa dichiara la nullita' del brevetto. 
2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause  di  nullita'
di cui all'articolo 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario
sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento. 
3. Se la divisione di annullamento ritiene che,  tenuto  conto  delle
modifiche  apportate  dal  titolare  del  brevetto  nel  corso  della
procedura di annullamento, le cause di nullita' di  cui  all'articolo
56 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto  in
vigore, essa  decide  di  mantenere  in  vigore  il  brevetto,  cosi'
modificato, a condizione che: 
  a) sia accertato, conformemente al regolamento di  esecuzione,  che
il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la  divisione  di
annullamento intende mantenere in vigore il brevetto, 
  b) una traduzione di  ogni  modifica  apportata  al  fascicolo  del
brevetto, in una delle  lingue  ufficiali  di  ciascuno  degli  Stati
contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,
venga depositata entro il termine prescitto dal regolamento di 
esecuzione, e 
  c) venga pagata entro il  termine  prescritto  dal  regolamento  di
esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 
4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine  prescritto  o
se la tassa di stampa del nuovo fascicolo  del  brevetto  comunitario
non e' pagata in tempo utile, il brevetto e' dichiarato nullo, a meno
che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa  pagata  entro
il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.