Articolo 58 Dichiarazione di nullita' o mantenimento in vigore del brevetto comunitario 1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 56 si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullita' del brevetto. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento. 3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullita' di cui all'articolo 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, cosi' modificato, a condizione che: a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto, b) una traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, venga depositata entro il termine prescitto dal regolamento di esecuzione, e c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, il brevetto e' dichiarato nullo, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.